Art. 25.
(Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze).

      1. A decorrere dall'anno 2006 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di 5 euro alla tassa prevista dall'articolo 5 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
      2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

 

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con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel seguente modo:

          a) il 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico-faunistico venatorio nazionale;

          b) l'1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

          c) il 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva documentata consistenza associativa.

      3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2.
      4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni.